Il Regolamento REACH — la cui sigla in inglese corrisponde a Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals — ha lo scopo di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che le sostanze chimiche possono comportare, promuovendo al contempo la competitività e l’innovazione nell’UE.
Le disposizioni del REACH si applicano alla fabbricazione, alla commercializzazione o all’uso di sostanze come tali, in forma di miscele o contenute nei prodotti.
È necessario, in questo contesto, fare una distinzione tra i concetti di sostanza, miscela e prodotto. Sostanza si riferisce ad un elemento chimico e ai suoi composti naturali, oppure ottenuti tramite un processo industriale. Miscela è una combinazione o soluzione composta da due o più sostanze. Prodotto è un oggetto che, durante la sua fabbricazione, riceve una forma, superficie o design specifici che ne determinano la sua funzione.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, sia a quelle utilizzate nei processi industriali sia nella vita quotidiana. Questo regolamento si basa sul principio secondo cui spetta ai fabbricanti, importatori e utilizzatori finali di gestire i rischi e trasmettere agli utenti, per tutta la catena di approvvigionamento, informazioni adeguate in materia di sicurezza.
Il REACH ha come obiettivo quello di identificare precocemente la presenza di sostanze chimiche nocive. Se i rischi associati a una determinata sostanza non possono essere gestiti, le autorità possono vietarla, limitarla o sottoporla ad autorizzazione.
Il rispetto del REACH è un processo continuo che richiede attenzione nelle diverse fasi, che esamineremo qui di seguito.
Registrazione
I fabbricanti e gli importatori di sostanze, in quanto tali o in miscele, in quantità pari o superiori a 1 tonnellata/anno o di prodotti che contengono sostanze nocive che vengono rilasciate in condizioni d’uso normali o che potrebbero essere rilasciate e presenti nel prodotto in quantità superiori a 1 tonnellata/anno, devono presentare una domanda di registrazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito, ECHA, European Chemicals Agency).
In funzione del tonnellaggio e della potenziale pericolosità, la domanda deve includere informazioni relative a: identità della sostanza, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche, usi, volumi previsti, proposta di classificazione ed etichettatura, valutazione degli scenari di esposizione ai rischi, etc.
Solo le sostanze (come tali, sotto forma di miscele o contenute nei prodotti) registrate possono essere fabbricate e commercializzate nel mercato europeo.
Valutazione
In questa fase, l’ECHA, insieme agli Stati membri dell’UE, valuta rigorosamente i dati ricevuti. Si esaminano le proposte di prova, si valutano le sostanze e i loro rischi, si verifica la qualità dei dossier e si possono richiedere informazioni aggiuntive ai registrati.
Si dà priorità alle sostanze che presentano o possono presentare proprietà bioaccumulative, persistenti, tossiche, sensibilizzanti, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, o alle sostanze classificate come pericolose al di sopra delle 100 tonnellate annue i cui usi comportano un’esposizione ampia e diffusa.
Autorizzazione
La procedura di autorizzazione ha lo scopo di garantire che i rischi derivanti dalle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC: Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllate e che tali sostanze siano progressivamente sostituite da alternative economicamente e tecnicamente valide.
Le sostanze che possono essere identificate come estremamente preoccupanti (SVHC) sono quelle che presentano le seguenti proprietà:
Quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone di identificare una sostanza come estremamente preoccupante e tale proposta viene accettata, la sostanza viene inserita nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione. L’ECHA valuta periodicamente questo elenco per determinare, sulla base di proprietà, usi, volumi, etc, le sostanze che dovrebbero essere incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione con carattere prioritario e trasmette la sua raccomandazione alla Commissione europea.
Le SVHC che sono state incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH) non possono essere commercializzate o utilizzate, a meno che l’uso sia esente da autorizzazione o venga ottenuta un’autorizzazione per un uso specifico.
Tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che fanno domanda di autorizzazione devono dimostrare che i rischi generati sono adeguatamente controllati e includere nella domanda aspetti relativi all’analisi della disponibilità di alternative, nonché alla fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.
Restrizione
Qualsiasi Stato membro, l’ECHA o la Commissione europea può richiedere l’adozione di restrizioni qualora una sostanza presenti un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente che deve essere affrontato a livello comunitario.
Le restrizioni vengono normalmente utilizzate per limitare o vietare la fabbricazione, la commercializzazione (incluse le importazioni) o l’uso, ma in alcuni casi possono anche stabilire condizioni specifiche, come misure tecniche o requisiti di etichettatura.
Una restrizione può essere applicata a qualsiasi sostanza, come tale, in forma di miscela o incorporata in un prodotto, comprese quelle non soggette a registrazione, come le sostanze fabbricate o importate in quantità inferiori ad una tonnellata all’anno. Tale decisione tiene conto delle conseguenze socioeconomiche della restrizione e la disponibilità di alternative.
L’elenco delle restrizioni è incluso nell’allegato XVII del REACH.
Informazioni nella catena di approvvigionamento
Per garantire l’uso sicuro delle sostanze, i diversi attori della catena di approvvigionamento devono trasmettere determinate informazioni.
Nel caso dei prodotti, se questi contengono una delle sostanze estremamente preoccupanti dell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), i fornitori devono esibire ai clienti professionali informazioni sufficienti per consentirne un uso sicuro, includendo almeno il nome della sostanza.
Il REACH obbliga le imprese ad assumersi la responsabilità di identificare e gestire i rischi delle sostanze chimiche che producono, importano o utilizzano, promuovendo una comunicazione trasparente e la sostituzione delle sostanze pericolose.
Alla data di questa pubblicazione, i prodotti Unex non contengono sostanze estremamente preoccupanti secondo l’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione aggiornato dall’ECHA il 4 febbraio 2026.
Se hai bisogno di maggiori informazioni sulla conformità alla normativa REACH dei nostri prodotti, contattaci.